Perizia Tecnica INDUSTRIA 4.0
A tutte le imprese che effettuano investimenti in "nuovi" beni strumentali conformi ai requisiti dell'INDUSTRIA i4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022,
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:
1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)
2021
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2022
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Da notare che mentre in precedenza la Perizia da parte di un di un perito, un ingegnere o una società accreditata
era obbligatoria al di sopra dei 500.000€ tale limite è stato abbassato a 300.000€.
Per il resto (per beni < 300.000€ per ottenere gli sgravi fiscali offerti dal Piano Industria 4.0 è sufficiente un’autocertificazione,
firmata dal legale rappresentante dell’azienda *, da allegare alla dichiarazione dei redditi.
L’incentivo sui beni immateriali può essere fruito indipendentemente da quello sui beni immateriali.
In pratica non è più necessario operare anche almeno un acquisto di un bene tra quelli compresi nell’allegato A.
Nota:
Si fa presente che in ogni caso avere anche nei casi non richiesti una Perizia tecnica (oggi anche "semplice" ... rif. Legge di Bilancio 2020) giurata rilasciata da un ingegnere o
da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di
certificazione accreditato, è fonte di maggior garanzia per chi usufruisce dei benefici i4.0 che il bene possiede caratteristiche
tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
nota:
L’articolo 1 comma 195 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) riporta: “le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. . . .”
Perizia semplice ma solo per gli investimenti del 2020
Questa novità riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati nel 2020 e per cui non dovrebbe interessare le imprese che beneficeranno dell’ iper-ammortamento con le regole del 2019 a seguito di “prenotazione” con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2019. In quest’ultimo caso si dovrà pertanto continuare a giurare il documento.
Come dettagliato nella circolare N.4/E del 30/03/2017 (scaricala da qui >>), che detta le linee guida per ottenere gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento, per poter fruire dei benefìci dell’iper ammortamento e maggiorazione relativa ai beni immateriali, “è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica”.
Cosa scrivere nella periziaI contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti:
- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1;
- verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, , partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).
La circolare specifica inoltre che il possesso dei requisiti deve essere attestato:
# per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale – che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia – iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
# per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 300.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente). Va infine sottolineato che, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione.
Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.
Di seguito i Modelli da poter utilizzare pre redigere l'Analisi Tecnica e la Perizia.
Modello Analisi Tecnica scarica >>
Modello Perizia Tecnica scarica >>